«Entro e non oltre» non basta: quando il termine è davvero essenziale
Un mutuo mai comunicato, un rogito mai chiesto, e una domanda giudiziale trascritta due anni dopo. Il Tribunale ricorda che l'essenzialità di un termine non si presume — e che le parole scelte nel contratto pesano.
di Davide SALVO
Una società proprietaria di alcuni locali commerciali ha un conduttore che negli anni accumula morosità, le sana, torna moroso. Alla scadenza la proprietà comunica formalmente il diniego di rinnovo e invita al rilascio. Il giorno dopo, i conduttori si fanno avanti: vogliono comprare.
La trattativa si svolge con l'assistenza dei rispettivi legali e si chiude con un preliminare che contiene due termini, entrambi qualificati come essenziali: uno entro cui l'acquirente dovrà comunicare di aver ottenuto il mutuo, l'altro, poche settimane dopo, entro cui dovrà stipularsi il rogito.
Non accade nulla. Nessuna comunicazione sul mutuo, nessuna richiesta di fissare l'atto, nessuna offerta di eseguire. I locali restano occupati oltre la scadenza della locazione; segue un procedimento di sfratto, un'ordinanza di rilascio, e infine il rilascio coattivo. Solo dopo — a distanza di quasi due anni dal termine — l'acquirente cita in giudizio la venditrice per far accertare l'autenticità delle firme apposte su quel preliminare, e trascrive la domanda giudiziale, bloccando di fatto la commerciabilità degli immobili.
Due domande, due esiti opposti
La sentenza è interessante proprio perché non dà torto a nessuno su tutto.
Sulla prima domanda l'attore ha ragione: la società convenuta, costituendosi, non aveva disconosciuto le sottoscrizioni. E per gli artt. 214 e 215 c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se chi vi è contrapposto non la disconosce nella prima difesa utile. Le firme, dunque, sono autentiche: accertato.
Sulla seconda, che era quella che contava davvero, la venditrice ha ottenuto ciò che chiedeva: il contratto era già risolto di diritto per lo spirare del termine essenziale (art. 1457 c.c.). Un preliminare autentico, sì. Ma non più efficace.
Che cosa rende «essenziale» un termine
Qui sta il cuore della decisione, ed è la parte utile a chiunque firmi un contratto.
Il termine per la stipula del definitivo non è essenziale di per sé: lo diventa solo per volontà espressa delle parti, oppure per la natura e l'oggetto del contratto (Cass. n. 21587/2007). E la valutazione va compiuta guardando al momento della conclusione del contratto, non a posteriori: non è il giudice a decidere ex post che una prestazione tardiva non serviva più.
Soprattutto: la formula «entro e non oltre» non basta. È una mera clausola di stile (Cass. n. 21838/2010), come lo sono le espressioni generiche che si limitano a sottolineare l'importanza della scadenza. L'essenzialità non si presume.
Non è l'enfasi a rendere essenziale un termine, ma la ragione per cui è stato voluto.
Nel caso, le parti non avevano usato una formula di stile: avevano scritto che il termine era «convenuto per essenziale dalla parte promittente venditrice». Una scelta lessicale tecnica, resa ancora più consapevole dal fatto che il contratto era stato preceduto da una trattativa condotta da entrambe le parti con i propri avvocati. E quella clausola aveva una ragione economica verificabile: oltre quella data la venditrice avrebbe dovuto sopportare i costi per liberare l'immobile, occupato da un conduttore la cui locazione era già stata disdettata.
Il comportamento successivo parla
L'art. 1362 c.c. impone di interpretare il contratto anche alla luce di come le parti si sono comportate dopo averlo concluso. Ed è proprio la condotta successiva che ha chiuso la partita.
Da un lato, la venditrice si era detta disponibile a vendere «alle condizioni di cui al preliminare risolto»: un'apertura conciliativa, non l'adempimento di un obbligo ancora esistente. E, sollecitata a dichiarare che il preliminare era «prorogato» — dichiarazione che sarebbe servita all'acquirente per la banca — si era ben guardata dal rilasciarla.
Dall'altro, l'acquirente, in tutto il procedimento di sfratto, non aveva mai avanzato alcuna pretesa fondata su quel preliminare. Chi ritiene di avere in mano un contratto valido si comporta diversamente.
Tardive, e perciò inammissibili, sono state ritenute le difese affacciate solo in comparsa conclusionale: il richiamo alla congiuntura pandemica — peraltro già nota alle parti quando firmarono — e la produzione di un assegno circolare per l'intero prezzo, arrivata quando ormai la causa era decisa.
Un avvertimento sulla trascrizione della domanda
C'è un ultimo aspetto, poco intuitivo e molto pratico. La venditrice aveva chiesto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che le impediva di vendere. Il giudice non ha potuto disporla: l'art. 2668 c.c. consente la cancellazione giudiziale solo se la domanda è respinta o il processo si estingue, e qui la domanda di accertamento delle firme era stata accolta. Agli effetti pregiudizievoli si potrà rimediare, semmai, trascrivendo l'accertata risoluzione del contratto.
Tradotto: una domanda giudiziale trascritta può paralizzare un immobile anche quando la ragione sostanziale è dall'altra parte.
Cosa insegna questa vicenda
Che le parole del contratto pesano più di quanto si creda. Scrivere «essenziale» significa accettare che, scaduto quel giorno, il contratto si sciolga da solo. Se è ciò che si vuole, va scritto così. Se non lo è, «entro e non oltre» non produrrà l'effetto sperato.
E che il silenzio, dopo, conferma: chi lascia passare mesi senza offrire l'esecuzione difficilmente potrà sostenere che il termine non contava.
Il punto pratico
Due promemoria. Per chi vuole il termine essenziale: indicare nel contratto la ragione per cui lo è, perché è quella ragione che il giudice andrà a verificare. Per chi subisce la scadenza di un termine essenziale ma vuole ancora eseguire: l'art. 1457 c.c. concede tre giorni per comunicare alla controparte che si intende comunque esigere la prestazione. Tre giorni. Passati quelli, il contratto è sciolto senza che nessuno debba dirlo.
Il caso è riferito in forma anonima e volutamente generica: sono stati omessi nomi, denominazioni, luoghi, importi, date, i riferimenti al procedimento e ogni altro elemento idoneo a identificare le parti. I richiami normativi e giurisprudenziali indicati sono pubblici e riportati a fini illustrativi. Il commento ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nella sua specificità.