La mediazione dimenticata: come cade un decreto ingiuntivo da centinaia di migliaia di euro
Il giudice assegna quindici giorni per avviare la mediazione. Nessuno la avvia. A rimetterci non è chi si oppone: è chi il decreto lo ha chiesto.
di Davide SALVO
Una società e due persone fisiche che avevano prestato garanzia si vedono notificare un decreto ingiuntivo per una somma molto rilevante — diverse centinaia di migliaia di euro — richiesta da una società cessionaria di crediti bancari.
Propongono opposizione. Il giudice sospende l'esecuzione provvisoria del decreto. E, subito dopo, rileva d'ufficio un punto che cambierà l'esito della causa: la controversia riguarda contratti bancari e finanziari, una delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda. Assegna quindi alle parti quindici giorni per depositare la domanda di mediazione.
Quei quindici giorni passano. Nessuno deposita nulla — né in quel termine, né dopo.
Perché la mediazione arriva dopo il decreto, e non prima
È una regola che sorprende chi non frequenta le aule. Nel procedimento per ingiunzione la mediazione non è obbligatoria: né quando il creditore deposita il ricorso, né nella fase iniziale dell'eventuale opposizione. L'obbligo si attiva solo dopo che il giudice si è pronunciato sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
La ragione è pratica: prima di quel momento la causa non è ancora entrata nel merito, e imporre un passaggio conciliativo sarebbe prematuro. Dopo, invece, le carte sono sul tavolo e la mediazione ha un senso.
Il vero problema: a chi tocca muoversi?
Qui si è consumato per anni uno dei contrasti più aspri della giurisprudenza di merito. Se nessuno avvia la mediazione, che cosa diventa improcedibile: la domanda originaria del creditore, con la conseguente caduta del decreto? Oppure l'opposizione del debitore, con il decreto che si consolida e diventa definitivo?
La differenza è drastica. Nel primo caso perde il creditore; nel secondo il debitore si ritrova con un titolo esecutivo definitivo per un'inerzia altrui.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno sciolto il nodo (Cass. SS.UU. n. 19596/2020): l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta — cioè sul creditore che ha chiesto e ottenuto il decreto, e che nel giudizio di opposizione è l'attore in senso sostanziale. Se non si attiva, l'improcedibilità colpisce la sua domanda, e il decreto ingiuntivo va revocato.
Chi ha chiesto il decreto ha in mano l'iniziativa. Se non la esercita, il decreto cade.
È esattamente ciò che è avvenuto: nessuna domanda di mediazione presentata dal creditore, improcedibilità dichiarata, decreto ingiuntivo revocato. Tutte le altre questioni — comprese quelle sulle firme apposte su alcune quietanze, che le parti si erano contestate reciprocamente, e la domanda di condanna per lite temeraria — sono rimaste assorbite. Una causa dal valore molto alto si è chiusa su una questione preliminare.
E oggi? La regola è diventata legge
Chi legge questa vicenda potrebbe chiedersi se il principio regga ancora dopo la riforma del processo civile. La risposta è sì, e con più forza di prima: il D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto nel D.Lgs. n. 28/2010 un art. 5-bis, dedicato proprio all'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha recepito la soluzione delle Sezioni Unite. L'onere di presentare la domanda di mediazione è posto sulla parte che ha proposto il ricorso per ingiunzione; se non vi provvede, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso e revoca il decreto opposto.
Quello che nel caso era ancora un principio giurisprudenziale è oggi una regola scritta.
Cosa insegna questa vicenda
La prima cosa è per chi si difende: le eccezioni pregiudiziali vanno guardate per prime. Prima di impostare una difesa sul merito — che qui avrebbe richiesto perizie grafologiche e istruttoria pesante — conviene verificare se esiste una via più breve. In questo caso c'era, ed è stata sollevata con puntualità nelle note scritte.
La seconda è per chi agisce: il termine per la mediazione è perentorio nei fatti, se non nel nome. Lasciarlo scadere significa perdere il decreto, a prescindere da quanto sia fondato il credito.
La terza è generale: la mediazione non è un adempimento burocratico da subire. È una condizione di procedibilità, e nel processo civile le condizioni di procedibilità hanno conseguenze definitive.
Il punto pratico
Ricevuto un decreto ingiuntivo in materia bancaria, finanziaria o assicurativa — ma anche in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda o responsabilità sanitaria — la prima domanda da porsi non è «quanto è fondato il credito», ma «la mediazione è stata esperita, e da chi?». La risposta a questa domanda, in un numero di casi tutt'altro che trascurabile, definisce la causa prima ancora che cominci.
Il caso è riferito in forma anonima e volutamente generica: sono stati omessi nomi, denominazioni, luoghi, importi, date, i riferimenti al procedimento e ogni altro elemento idoneo a identificare le parti. I richiami normativi e giurisprudenziali indicati sono pubblici e riportati a fini illustrativi. Il commento ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nella sua specificità.