Fatture con causali generiche: la fattura non è la prova del credito
«Prestazioni professionali e consulenze fornite». Due righe su una fattura, un decreto ingiuntivo, e nessuna prova di che cosa fosse stato fatto davvero.
di Davide SALVO
Un consulente ottiene un decreto ingiuntivo contro una società per alcune migliaia di euro, a titolo di corrispettivo per «prestazioni professionali e consulenze» rese in relazione a certi immobili di proprietà della committente. Le fatture azionate riportano causali di due righe: la prestazione, l'immobile, nulla più.
La società si oppone. Non nega di aver conferito, in passato, incarichi di consulenza a quel professionista — anzi lo conferma — ma afferma che quelle prestazioni erano state richieste di volta in volta e pagate subito, e che dalle causali delle fatture non è possibile capire che cosa si stia pagando: quali attività, svolte quando, con quale contenuto.
Nel giudizio di opposizione, i ruoli si invertono
È il primo punto da mettere a fuoco, perché genera equivoci anche fra addetti ai lavori. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo chi si oppone è formalmente attore, ma sostanzialmente convenuto. L'attore in senso sostanziale resta il creditore.
La conseguenza è che l'onere della prova non si sposta: chi chiede il pagamento deve provare il titolo su cui la pretesa si fonda (art. 2697 c.c.). Non è il debitore a dover dimostrare di non dovere nulla.
La fattura non prova il credito di chi la emette
È un principio consolidato ma poco noto fuori dalle aule: la fattura è un atto di parte, un documento che il creditore forma da sé. Può valere come indizio contro chi la emette; non fa prova a favore di chi la emette, quando il debitore contesta.
Nel caso, il giudice ha usato un'espressione netta per quelle causali: «causale solo apparente». Apparente perché indicava un oggetto — l'immobile — senza dire nulla della consistenza dell'attività svolta né del tempo in cui sarebbe stata svolta. Sembrava una descrizione; non lo era.
Una fattura dice quanto si chiede. Non dice, da sola, perché lo si può chiedere.
Contestare per tempo, e in modo specifico
C'è un secondo passaggio, tecnico ma decisivo. Il creditore ha sostenuto che la società, non avendo negato l'esistenza del rapporto di consulenza, avesse in sostanza reso non contestate le sue pretese (art. 115 c.p.c.).
Il giudice ha respinto l'argomento, e la ragione merita attenzione: l'eccezione di indeterminatezza del titolo era stata sollevata fin dall'atto di opposizione. Riconoscere che un rapporto professionale c'era stato non equivale a riconoscere che quelle specifiche prestazioni siano state rese e siano rimaste impagate. La non contestazione opera sui fatti allegati in modo specifico, non su una generica ammissione di contesto.
Solo con la prima memoria istruttoria il creditore ha finalmente descritto le attività: brochure, business plan, pubblicazione di annunci su portali specializzati, assistenza a visite in loco. Descrizioni tardive, e soprattutto rimaste tali.
Quando la prestazione lascia tracce, quelle tracce vanno prodotte
È il ragionamento che chiude la sentenza, ed è il più utile da portarsi a casa.
Le prestazioni descritte erano, per loro natura, attività che si concretano in un documento: una brochure esiste come file, un business plan pure, un annuncio pubblicato su un portale lascia una traccia verificabile. Non è stato prodotto nulla di tutto ciò — nemmeno a campione — né è stata offerta una spiegazione ragionevole dell'impossibilità di produrlo. Le istanze di prova orale erano già state respinte.
In difetto di prova del titolo, la domanda di pagamento è stata rigettata e il decreto ingiuntivo revocato, con condanna alle spese.
Cosa insegna questa vicenda
Ai professionisti e alle imprese che fatturano: la causale è la prima difesa del credito. Scrivere «prestazioni professionali come da accordi» è comodo il giorno dell'emissione e costoso il giorno del contenzioso. Descrivere l'attività, il periodo, il documento consegnato costa qualche minuto e vale una causa.
E, più in generale: conservare le tracce del lavoro svolto — file, e-mail di trasmissione, copie dei materiali consegnati — è parte del lavoro. Chi non può mostrare che cosa ha fatto si trova, anni dopo, a dover convincere un giudice sulla parola.
Il punto pratico
A chi riceve un decreto ingiuntivo fondato su fatture: rileggere le causali una per una e verificare se permettono davvero di individuare la prestazione. Se non lo permettono, l'eccezione di indeterminatezza va sollevata subito, nell'atto di opposizione, e formulata in modo specifico. Sollevata dopo, o in termini generici, non produce lo stesso effetto.
Il caso è riferito in forma anonima e volutamente generica: sono stati omessi nomi, denominazioni, luoghi, importi, date, i riferimenti al procedimento e ogni altro elemento idoneo a identificare le parti. I richiami normativi e giurisprudenziali indicati sono pubblici e riportati a fini illustrativi. Il commento ha finalità esclusivamente informative e divulgative e non costituisce parere legale: ogni situazione va valutata nella sua specificità.